Art. 145-bis — Procedure contenziose
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. Avverso i provvedimenti di cui primo comma, e' ammesso ricorso dell'interessato alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'Organismo. Il ricorso e' notificato all'Organismo entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e depositato presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notificazione predetta. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione della dell'esecutivita' del provvedimento impugnato per gravi motivi. La decisione del TAR e' impugnabile dinanzi il Consiglio di Stato e copia della stessa e' trasmessa all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.
Testo vigente dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010 · versione 46 su Normattiva