Art. 154Fondo interbancario di garanzia

Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

Testo vigente dal 30 settembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art154 · fonte su Normattiva