Art. 158 — Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare
Articolo abrogato dal d.lgs 23 luglio 1996, n. 415.
Abrogato dal 1 settembre 1996 · versione 6 su Normattiva
Articolo abrogato dal d.lgs 23 luglio 1996, n. 415.
Abrogato dal 1 settembre 1996 · versione 6 su Normattiva
2 versioni dal 1993
Collegamenti
Art. 18 — Societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento
Le disposizioni dell'articolo 15, commi 01 e 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle societa' finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' banche …
Art. 70
non residenti (articolo 9 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) 1. Sono equiparati alle banche e alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, gli enti e le societa' non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione …
Art. 142
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, n. 415…
Art. 69
delle evidenze e comunicazione all'amministrazione finanziaria delle posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta (articolo 8 , commi 1, 2, 3-bis e 3-ter, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) 1. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di…
Art. 115-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107…
Art. 139 — Partecipazioni in banche, in societa' di partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari
… comunicazione previsti dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonche' la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e'…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art158 · fonte su Normattiva