Art. 158
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Alle banche comunitarie e alle societa' finanziarie indicate nell'art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarita' delle negoziazioni di valori mobiliari nonche' quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1. La CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1. Con le modalita' previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalita' particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall'esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996 · versione 0 su Normattiva