Art. 159-bisInformazioni da inserire nei piani di risanamento

Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 69-quater, comma 3, e 69-quinquies, comma 4, i piani di risanamento individuali o di gruppo riportano almeno le seguenti informazioni:

  • a)una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una sintesi della capacita' complessiva di risanamento;
  • b)una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca o al gruppo bancario dopo l'ultimo piano di risanamento;
  • c)un piano di comunicazione e informazione pubblica che delinea in che modo la banca o capogruppo intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato;
  • d)una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidita' necessarie per mantenere o ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario della banca o del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne fanno parte;
  • e)una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
  • f)una descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all'esecuzione efficace e tempestiva del piano tenuto conto anche dell'impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;
  • g)l'individuazione delle funzioni essenziali;
  • h)una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la trasferibilita' delle linee di business principali, delle operazioni e delle attivita' dell'ente;
  • i)una descrizione dettagliata delle modalita' con cui la pianificazione del risanamento e' integrata nella struttura di governo societario della banca o della capogruppo;
  • l)una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l'approvazione del piano di risanamento e l'identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione;
  • m)dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri della banca o del gruppo bancario;
  • n)dispositivi e misure intesi a garantire che la banca o la capogruppo abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidita';
  • o)una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilita' di trasferire liquidita' tra entita' del gruppo e linee di business, affinche' la banca o il gruppo bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi;
  • p)dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;
  • q)dispositivi e misure per ristrutturare le passivita';
  • r)dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business;
  • s)dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita' dell'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;
  • t)dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita' del funzionamento dei processi operativi della banca o del gruppo bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici;
  • u)dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attivita' o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidita' finanziaria;
  • v)altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidita' finanziaria nonche' effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;
  • z)misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l'attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario;
  • aa)un quadro di indicatori nel quale siano identificati i casi in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano. Il piano di risanamento indica altresi' le modalita' e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca o il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca centrale europea e identifica le attivita' che, a tal fine, potrebbero essere considerate idonee quali garanzie. Il piano di risanamento include infine le misure che la banca o il gruppo puo' adottare qualora sussistano le condizioni per un intervento precoce a norma dell'articolo 69-octiesdecies.

Testo vigente dal 16 novembre 2015, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art159bis · fonte su Normattiva