Art. 17 — Attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento
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La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 27 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva