Art. 21Richiesta di informazioni

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La Banca d'Italia puo' richiedere alle banche e alle societa' e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere agli amministratori delle societa' e degli enti che partecipano al capitale delle banche l'indicazione delle societa' e degli enti controllanti. Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di societa' appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a societa' ed enti stranieri. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano societa' ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art21 · fonte su Normattiva