Art. 34
Soci
Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a ((cinquecento)). Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e' posta in liquidazione. Per essere soci di una banca di credito cooperativo e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuita' nel territorio di competenza della banca stessa. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ((centomila)) euro. 10 (( Lo statuto puo' prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni. )) COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342. Si applica l'articolo 30, comma 5.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213
10Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica apportata all'art. 34, comma 4 del presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.
Testo vigente dal 15 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 78 su Normattiva