Art. 35 — Operativita'
Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia puo' autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operativita' prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'. Gli statuti contengono le norme relative alle attivita', alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, ((nonche' ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis,)) determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.
Testo vigente dal 15 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 78 su Normattiva