Art. 37
Utili
Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalita' previste dalla legge. La quota di utili che non e' assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non e' utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualita'.
Testo vigente dal 30 settembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva