Art. 44 — Garanzie
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I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti a privilegio puo', assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima viene effettuata ai sensi dell'art. 1515 del codice civile. Quando i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 7 gennaio 1994 · versione 0 su Normattiva