Art. 48
Credito su pegno
Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.
Testo vigente dal 19 ottobre 1999, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva