Art. 5Finalita' e destinatari della vigilanza

Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilita' complessiva, all'efficienza e alla competitivita' del sistema finanziario nonche' all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari ((, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento)). Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

Testo vigente dal 1 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art5 · fonte su Normattiva