Art. 51
Vigilanza informativa
Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:
- a)la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b)le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c)la risoluzione consensuale del mandato;
- d)la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali ((...)) e al loro personale.
Testo vigente dal 30 novembre 2021, tuttora in vigore · versione 104 su Normattiva