Art. 60
Composizione
[1]Il gruppo bancario e' composto dalla capogruppo e ((dalle societa' bancarie e finanziarie)) da questa controllate. Capogruppo del gruppo bancario e':
- a)la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo; o b)
[2]la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell'insieme delle societa' controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorita' di vigilanza su base consolidata; o c)
[3]la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana.
[4]97
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
97Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."
Testo vigente dal 9 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 120 su Normattiva