Art. 69
Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi
[1]Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati dell'Unione europea la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorita' competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita'. Nell'ambito degli accordi previsti al comma 1, la Banca d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, anche per l'esercizio della vigilanza su base consolidata:
- a)sulle societa' di partecipazione finanziaria e sulle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
- b)sulle societa' ((bancarie e finanziarie)) controllate dai soggetti indicati alla lettera a);
- c)sulle societa' ((bancarie e finanziarie)) partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b). La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza su base consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidita' e della stabilita' del sistema finanziario italiano o di un altro Stato dell'Unione europea in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', in caso di gruppi operanti anche in altri Stati dell'Unione europea, le competenti autorita' monetarie. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati dell'Unione europea ospitanti. Le autorita' creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati dell'Unione europea interessati.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
97Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."
Testo vigente dal 9 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 120 su Normattiva