Art. 69-deciesPiani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni

La Banca d'Italia puo', con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalita' semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi incluse le dimensioni, la complessita' operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale. La Banca d'Italia puo' inoltre esentare dal rispetto delle disposizioni del presente capo una banca aderente a un sistema di tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata.

Testo vigente dal 16 novembre 2015, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art69decies · fonte su Normattiva