Art. 69-sexies — Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo
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La Banca d'Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorita' competenti degli Stati comunitari in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformita' dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell'Unione europea. Il piano di risanamento e' trasmesso all'autorita' di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario. Se all'esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalita' del piano, la Banca d'Italia puo', fissando i relativi termini:
- a)richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato;
- b)indicare modifiche specifiche da apportare al piano;
- c)ordinare modifiche da apportare all'attivita', alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalita' del piano. Resta ferma la possibilita' di adottare, ove le circostanze lo richiedano, una o piu' delle misure previste dagli articoli 53-bis e 67-ter.
Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 30 novembre 2021 · versione 76 su Normattiva