Art. 69-terdecies — Autorizzazione dell'accordo
Il progetto di accordo e' sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorita' competenti sulle banche ((dell'Unione europea)) aderenti all'accordo, in conformita' delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea. La Banca d'Italia disciplina il procedimento per l'autorizzazione di cui al comma 1. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all'autorita' di risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1.
Testo vigente dal 30 novembre 2021, tuttora in vigore · versione 104 su Normattiva