Art. 69-vicies-semelRimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza

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Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia puo' disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle societa' capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4 dell'articolo 70. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca o della capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia puo' inoltre ordinare la rimozione di uno o piu' componenti dell'alta dirigenza di una banca o di una societa' capogruppo di un gruppo bancario. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della banca o della societa' capogruppo. Resta salva la possibilita' in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo di cui agli articoli 70 e 98. 6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione

Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 30 novembre 2021 · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art69viciessemel · fonte su Normattiva