Art. 70-bis
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La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a). Si applica il comma 4 dell'articolo 70. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. Resta salva la possibilita' in ogni momento di disporre la gestione provvisoria di cui all'articolo 76 e l'amministrazione straordinaria della banca di cui all'articolo 70, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal presente titolo.
Testo vigente dal 27 giugno 2015 al 16 novembre 2015 · versione 75 su Normattiva