Art. 77
Succursali di banche ((di Stato terzo)) Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza. 97 La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorita' di vigilanza degli Stati ((dell'Unione europea)) che ospitano succursali della banca ((di Stato terzo)). L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. 65
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
65Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) l'introduzione al Titolo IV del Capo 01-I comprendente gli artt. da 69-ter a 69-undecies e del Capo 02-I comprendente gli artt. da 69-duodecies a 69-septiesdecies; (con l'art. 1, comma 13) l'introduzione al Titolo IV, Capo I della Sezione 01-I comprendente gli artt. da 69-octiesdecies a 69-vicies-bis.
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
97Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 42, lettera b)) che al comma 1 del presente articolo, la parola «extracomunitari» e' sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo».
Testo vigente dal 30 novembre 2021, tuttora in vigore · versione 104 su Normattiva