Art. 77-bisAumenti di capitale

In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali e' stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l'avvio dell'amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare l'adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, se cosi' e' previsto dallo statuto. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati ((dell'Unione europea)):

  • a)la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea;
  • b)il termine di cui all'articolo 126-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' ridotto a cinque giorni;
  • c)non trovano applicazione le modalita' di pubblicita' di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applicano alle banche nei confronti delle quali e' stata disposta l'amministrazione straordinaria. Il presente articolo si applica anche ((alle capogruppo italiane)). 65
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181

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Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che il presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i rimanenti aspetti, alle medesime procedure si continuano ad applicare le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 30 novembre 2021, tuttora in vigore · versione 104 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art77bis · fonte su Normattiva