Art. 88 — Esecutivita' delle sentenze
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)). (( Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)).
Testo vigente dal 16 novembre 2015, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva