Art. 95-sexies — Norme di attuazione
La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.
Testo vigente dal 6 agosto 2004, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva
La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.
Testo vigente dal 6 agosto 2004, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 67-bis — Disposizioni applicabili alla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo
97 La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo. 97 2. Le disposizioni previste…
Art. 41-quater — GEFIA non UE
La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani e FIA UE o alla commercializzazione nel territorio dell'UE dei FIA gestiti, quando l'Italia e', ai sensi della direttiva 2011/61/UE, lo Stato di riferimento. La Banca…
Art. 69-viciesbis — Disposizioni di attuazione
1. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative della presente sezione, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.…
Art. 69.2 — Autorizzazione delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorita' di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea
… finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino societa' bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea…
Art. 69-octiesdecies — Presupposti
La Banca d'Italia puo' disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle societa' indicate agli articoli 69.1 e 69.2: a) le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni …
Art. 67 — Vigilanza regolamentare
Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove cio' sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art95sexies · fonte su Normattiva