Art. 69.2Autorizzazione delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorita' di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea

[1]((Fuori dai casi previsti negli articoli 60, comma 2 e 60-bis, comma 3-bis, le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino societa' bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.)) L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorita' competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata. ((Le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma.)) Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del presente comma, la questione e' rinviata all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. ((Si applicano gli articoli 60-bis, 60-ter, 61, 61-bis, comma 1, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.)) A tal fine la Banca d'Italia collabora con l'autorita' di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5, ((60-ter)) e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le societa' indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia. Alle societa' di partecipazione finanziaria e alle societa' di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182

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Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."

Testo vigente dal 9 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 120 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art692 · fonte su Normattiva