Art. 1

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[1]ALLEGATO

[2]Testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari e nuova aliquota dell'imposta di negoziazione.

[3]Art. 1.

[4]Sul maggiore valore conseguito nelle cessioni di azioni e di altri titoli a reddito variabile costituenti parte del capitale di societa' commerciali e delle societa' civili considerate nell'art. 229 del codice di commercio, ovvero di quote o di carature, comunque denominate, delle societa' commerciali e delle societa' civili sopra richiamate, quando tali quote o carature siano cedibili con effetto verso la Societa', siano o meno i titoli sopra indicati quotati in borsa, e' dovuta un'imposta proporzionale nella misura uniforme del 20 per cento, salvo il disposto del successivo art. 12.

[5]La detta imposta si applica sul maggior valore di cessione, dedotto da tale valore l'ammontare della sovrimposta di negoziazione corrisposta a norma del successivo art. 17.

[6]L'imposta e' a carico del venditore.

Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art1 · fonte su Normattiva