Art. 10

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Il maggior valore soggetto all'imposta di cui all'articolo 1, nel caso di cessione di titoli azionari non quotati in borsa, fatta eccezione per i titoli non quotati in borsa delle societa' immobiliari di cui ai successivi articoli 11, 12, 13 e 14, e' costituito dallo differenza fra il prezzo di cessione del titolo ed un prezzo o valore di riferimento determinato giusta le norme seguenti:

  • a)per i titoli acquistati a decorrere dal 20 luglio 1941-XIX, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1941-X1X,n. 647, dal prezzo d'acquisto risultante dal relativo foglietto bollato, la cui emissione e' obbligatoria a norma del precedente art. 2.

[2]Ove peraltro l'acquisto dei titoli abbia luogo senza l'intervento come contraenti o quali intermediari, di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, il valore di riferimento e' costituito dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli;

  • b)per i titoli acquistati anteriormente al 20 luglio 1941-XIX, dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli.

Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art10 · fonte su Normattiva