Art. 11

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]I contratti di cui all'art. 2 che hanno per oggetto a titoli azionari o quote o carature di societa' immobiliari non quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblico o da scrittura privata registrata, devono essere conclusi in ogni caso con l'intervento di un agente di cambio o di un'azienda di credito iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia, di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o di altre aziende di credito a cio' appositamente autorizzate dal Ministro per le finanze.

[2]L'agente di cambio o l'azienda di credito appone sui foglietti dai quali risulta il contratto, la propria sottoscrizione e timbro e annota la contrattazione entro il giorno stesso in cui essa e' avvenuta, in appositi moduli conformi al tipo che sara' stabilito dall'Amministrazione finanziaria. Nei primi cinque giorni di ciascun mese l'agente di cambio o l'azienda di credito deve trasmettere al competente Ufficio del registro i moduli compilati nel mese precedente a norma del presente comma, insieme ad un elenco riepilogativo degli Messi datato e sottoscritto.

Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art11 · fonte su Normattiva