Art. 13
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[1]Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al precedente art. 12, per le societa' immobiliari costituite a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, si assume come valore di riferimento il valore nominale, se la cessione dei titoli, quote o carature, ha luogo anteriormente alla prima valutazione, resasi definitiva, dei titoli stessi, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agii effetti dell'imposta di negoziazione. Per la prima cessione effettuata successivamente, si assume come valore di riferimento quello risultante dalla prima valutazione suddetta.
[2]Nel caso di cessione di titoli, quote o carature, che abbiano formato oggetto di precedente cessione con foglietto bollato posto in essere a norma dei precedenti articoli 2 e 11, il valore di riferimento e' costituito da quello definitivamente accertato per la cessione risultante dal foglietto bollato medesimo.
[3]Nel caso di compromessi o di scritture private non registrate anteriormente al 20 luglio 1941-XIX, portanti vendita od impegno o promessa di vendita o di acquisto di titoli azionari o di quote o carature di societa' immobiliari non quotati in borsa, anche se contengano il patto circa il carico delle imposte future, una qualunque delle parti contraenti puo' risolvere unilateralmente le convenzioni stipulate che la riguardano, senza che possa aver luogo azione di danno da parte degli altri contraenti, a meno che un'altra delle parti non voglia mantenere ferma la convenzione accollandosi l'onere del pagamento dell'imposta del 60 per cento sul plus valore eventualmente dovuta.
[4]Se sorgono contestazioni in ordine agli atti di cui al comma precedente, gli atti stessi possono essere prodotti in giudizio previa registrazione con imposta fissa, salvo l'applicazione delle imposte proprie delle altre convenzioni di cui l'atto faccia constare e senza aggravio di sopratassa.
[5]Analogo trattamento tributario compete alle risoluzioni delle suindicate scritture di vendita o di impegno o promessa di vendita o di acquisto effettuate sia consensualmente che per mezzo di sentenza. Ove invece la sentenza confermi la cessione dei titoli, e' dovuta anche l'imposta speciale sul plusvalore di cui al precedente art. 12.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva