Art. 14
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[1]Per societa' immobiliari, agli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 11, 12 e 13, si intendono le societa' aventi per oggetto prevalentemente il commercio o l'amministrazione dei beni immobili di proprieta' della societa' e quelle il cui patrimonio sia costituito prevalentemente da fondi rustici o da costruzioni edilizie urbane destinate a civile abitazione o ad uso commerciale, escluse le societa' che adibiscono gli immobili di loro proprieta' direttamente per l'esercizio della propria attivita' commerciale o industriale.
[2]Sulle controversie riguardanti la natura di societa' immobiliare ai sensi del precedente comma decide in unica istanza il Collegio peritale di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, al quale il contribuente puo' ricorrere entro 30 giorni dalla notificazione, da parte dell'Ufficio del registro, dell'avviso di accertamento del valore patrimoniale rappresentato dal titolo.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva