Art. 15
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[1]Le disposizioni contenute nei commi 1° e 2° dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, gia' prorogate con la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1942-XX, ed estese anche alle societa' immobiliari di cui al precedente art. 14.
[2]Le disposizioni sopra richiamate si applicano anche agli atti posti in essere dopo la scadenza preveduta dalla citata legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204.
[3]Le assegnazioni di beni immobili effettuate a norma del presente articolo sono esenti dall'imposta speciale di registro del 60 per cento, di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, dalla imposta di ricchezza mobile, dalla imposta del 20 per cento sui frutti dei titoli e dall'imposta straordinaria progressiva sui dividendi.
[4]Le disposizioni del presente articolo si applicano solo quando i soci assegnatari o recedenti siano persone fisiche ovvero societa' od enti, a condizione, in quest'ultimo caso, che tanto le societa' quanto gli enti assegnatari o recedenti risultino legalmente costituiti anteriormente al 15 maggio 1940-XVIII, data di entrata in vigore della legge sopra citata 23 marzo 1940, n. 283.
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