Art. 16
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[1]Nel caso di cessioni aventi per oggetto titoli azionari, quotati in borsa, di societa' che abbiano svalutato il proprio capitale nel periodo dal 1° gennaio 1928 al 30 settembre 1940-XVIII, come pure nel caso di cessioni aventi per oggetto l'intero pacchetto di titoli azionari, di quote o carature, non quotati in borsa, di societa' che abbiano svalutato il proprio capitale nel periodo dal 1° gennaio 1928 al 31 dicembre 1938, e' data facolta' al Ministro per le finanze di stabilire, con propria insindacabile determinazione su domanda delle societa' interessate, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui ai precedenti articoli 1 e 12, un valore di riferimento diverso, rispettivamente, da quello costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII, di cui al n. 1 del precedente art. 3, da quello stabilito alla lettera b) del precedente art. 10 da quello stabilito dal secondo comma del precedente art. 12.
[2]La determinazione del Ministro per le finanze e' adottata previo parere del Collegio peritale di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975.
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