Art. 18

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[1]Le permute dei titoli azionari di cui agli articoli 1 e 11, costituiscono agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul plusvalore di cui allo stesso art. 1 ed 12, nonche' agli effetti dell'applicazione della sovrimposta di negoziazione di cui all'art. 17, due distinti contratti soggetti ciascuno all'imposta e sovrimposta.

[2]Costituiscono del pari cessioni soggette ad imposta ed a sovrimposta le cessioni dei titoli di cui sopra, in estinzione di debiti o in pagamento di prezzo nelle vendite mobiliari o immobiliari, come pure le donazioni dei titoli stessi, e cio' indipendentemente dall'imposta di registro dovuta sugli atti relativi. Per quanto riguarda le donazioni e' fatta eccezione per quelle, risultanti da atto registrato, poste in essere fra ascendenti e discendenti in linea retta e per quelle poste in essere a contemplazione di matrimonio.

[3]Sono esenti dalla imposta e dalla sovrimposta i trasferimenti, per causa di morte, dei titoli azionari di sui ai precedenti articoli 1 e 11.

[4]Il prezzo di cessione, tanto nel caso di permuta che di donazione, e' rappresentato dalla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta, nel giorno della permuta e della donazione, nella borsa piu' vicina al luogo in cui stata effettuata la permuta o la donazione medesimi. Ove la permuta o la donazione abbia per oggetto titoli non quotati in borsa, il prezzo di cessione e' rappresentato dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come prezzo di cessione il valore nominale dei titoli.

Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art18 · fonte su Normattiva