Art. 19
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[1]L'imposta di cui ai precedenti articoli 1 e 12 e la sovrimposta di negoziazione di cui al precedente articolo 17 devono essere corrisposte:
- a)per le operazioni a contanti: entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della contrattazione;
- b)per le operazioni a termine, a fermo: entro il decimo giorno non festivo successivo a quello della contrattazione;
- c)per le operazioni a premio: entro il quinto giorno non festivo successivo a quello stabilito per la « risposta premi » tanto per i titoli oggetto di operazioni passate a fermo, quanto per i premi, nel caso, previsto dal precedente art. 5, di mancato ritiro del titoli.
[2]Per le contrattazioni fra privati l'imposta e la sovrimposta devono essere corrisposte in ogni caso entro il giorno non festivo successivo a quello della contrattazione.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva