Art. 2
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[1]I contratti fatti in borsa o anche fuori borsa, sia su piazza che fuori piazza, tanto a contanti quanto a termine, fermi, a premio o di riporto ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali; che abbiano per oggetto i titoli, quote o carature, di cui all'art. 1, siano o meno quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblico o da scrittura privata registrata, devono essere posti in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati.
[2]Le caratteristiche, le modalita', e le norme di uso e di conservazione dei detti foglietti bollati sono determinate con decreto del Ministro per le finanze.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva