Art. 21

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[1]Gli agenti di cambio, le aziende di credito, i banchieri, i commissionari di borsa, i cambiavalute ed ogni altro intermediario sono solidalmente responsabili con il loro cliente per il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione.

[2]Nel caso di contratti posti in essere direttamente fra privati, il compratore e' solidalmente responsabile con il venditore per il pagamento dell'imposta sul plusvalore ed il venditore e' solidalmente responsabile col compratore per il pagamento della sovrimposta di negoziazione.

Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art21 · fonte su Normattiva