Art. 22
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[1]Chiunque ponga in essere i contratti previsti dagli articoli 2 e 11 senza il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta dl negoziazione dovute a norma del presente decreto, e' punito con l'ammenda da cinque a dieci volte l'imposta o la sovrimposta non corrisposta.
[2]L'ammenda si applica distintamente in confronto del venditore o dei compratore rispettivamente per l'imposta sul plusvalore e per la sovrimposta di negoziazione, nonche' in confronto degli intermediari.
[3]Per l'omessa annotazione sul foglietto bollato delle indicazioni prescritte, negli articoli 3 e 11 le parti e gli intermediari sono soggetti, in solido, alla pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000.
[4]Nella stessa pena pecuniaria incorrono gli agenti di cambio e le aziende di credito per l'omessa annotazione e trasmissione, nei termini stabiliti dei documenti di cui all'art. 11.
[5]La pena dell'ammenda stabilita dall'art. 17, comma primo e quarto, e dall'art. 20, comma primo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e' sostituita dalla pena pecuniaria da L. 50 a L. 200 e quella comminata, dall'art. 17, comma sesto, dello stesso Regio decreto, e' sostituita dalla pena pecuniaria da L. 200 a L. 2000.
[6]Le pene pecuniarie di cui al comma precedente si applicano anche ai fini del presente decreto.
[7]Quando l'imposta o la sovrimposta, qualunque ne sia la forma del pagamento, siano state corrisposte oltre i termini stabiliti dall'art. 19, ma prima dell'accertamento della violazione, le parti e gli intermediari, anziche' nella pena dell'ammenda prevista nel comma primo, incorrono solidalmente nella sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta o sovrimposta dovuta.
[8]Per l'omesso pagamento della maggiore imposta o sovrimposta dovuta a norma degli articoli 12 e 17, nel termine richiamato nel penultimo comma del detto articolo 12 ed in quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo, il contribuente incorre nella sopra-tassa pari al 10 per cento dell'imposta e sovrimposta non versate.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva