Art. 23

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[1]Colui che, essendo obbligato al pagamento dell'imposta o della sovrimposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, lo effettua invece con l'applicazione di marche, e' soggetto, anche quando ricorra al frazionamento del prezzo o valore imponibile costituente un'unica cessione, alla pena pecuniaria da un decimo alla meta' della somma corrispondente all'imposta o alla sovrimposta irregolarmente corrisposta. E' altresi' soggetto, a titolo di refusione d'aggio, al pagamento di una somma pari all'aggio corrispondente all'importo delle marche applicate.

[2]Colui che, essendo obbligato al pagamento dell'imposta o della sovrimposta con postagiro tratto sul proprio conto corrente, lo effettui invece mediante versamento diretto all'ufficio postale, e' soggetto alla pena pecuniaria non inferiore ad un ventesimo e non superiore ad un quarto della imposta o della sovrimposta corrisposta. irregolarmente.

[3]Per la omessa apertura del conto corrente postale e relativa costituzione del deposito vincolato, nei modi e nei termini stabiliti col decreto del Ministro per le finanze previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 20, e' applicabile la pena pecuniaria non inferiore alla meta' e non superiore all'ammontare della somma non depositata.

[4]L'intestatario del conto corrente, il quale riduca il saldo attivo del conto al disotto del limite vincolato a norma delle disposizioni stabilite col decreto del Ministro per le finanze sopra richiamato, e non lo reintegri nel termine prescritto dallo stesso decreto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo non inferiore alla meta' della somma occorrente per reintegrare il deposito ad un massimo pari all'ammontare della stessa somma.

Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art23 · fonte su Normattiva