Art. 24
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Chiunque, nel caso di pagamento dell'imposta o della sovrimposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, dichiara falsamente sui prescritti documenti, al fine di sottrarsi al pagamento della imposta o della sovrimposta, di avere corrisposto l'imposta o la sovrimposta medesima in effetti non pagata, e' punito con la multa fino a lire tremila, indipendentemente dalle altre sanzioni previste dal codice penale e dal presente decreto.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva