Art. 25
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[1]Nei casi di violazione di eccezionale gravita', ovvero di abituale violazione, puo' essere disposta dal Ministro per le finanze l'esclusione permanente dalle borse del Regno dei contravventori, contraenti, o intermediari. Per gli agenti di cambio puo' essere inoltre disposta la sospensione e la revoca della carica.
[2]La sanzione di cui al comma precedente e' stabilita in aggiunta a quelle prevedute dagli articoli 3, 5 e 6 della legge 7 gennaio 1929- VII, n. 4.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva