Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Indipendentemente dalle sanzioni stabilite dagli articoli 22, 23, 24 e 25, chiunque pone in essere i contratti di cui all'art. 2 senza l'impiego degli appositi foglietti bollati, quando questi siano obbligatori ai sensi dello stesso articolo, ovvero senza l'intervento di un agente di cambio o di una azienda, di credito, nel caso preveduto dall'art. 11, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
[2]Se il fatto e' di lieve entita' in luogo della pena della reclusione si applica la multa da L. 500 a L. 5000.
[3]Per la repressione delle violazioni alle disposizioni del presente decreto trova applicazione la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva