Art. 27
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E' ammesso il rimborso dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione di cui al presente decreto, erroneamente corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali, in base a documentata istanza da prodursi al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nel termine di tre mesi dall'effettuato pagamento della imposta o della sovrimposta. La domanda, quando la operazione e' stata effettuata con l'intervento di un agente di cambio o di un'azienda di credito iscritta nell'albo di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, deve essere presentata dall'agente di cambio o dall'azienda di credito, sottoscritta per adesione anche dall'interessato, la cui firma deve essere dichiarata autentica con attestazione, esente da ogni tassa, dello stesso agente di cambio od azienda di credito istante. In questo caso il rimborso e' effettuato a favore dell'agente di cambio od azienda di credito che ha prodotto l'istanza.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva