Art. 28
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[1]L'azione della finanza per il conseguimento dell'imposta sul plusvalore, della sovrimposta di negoziazione e delle sopratasse relative, dovute a norma del presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni computabili dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.
[2]Nello stesso termine si prescrive l'azione del contribuente per richiedere la restituzione di sopratasse indebitamente corrisposte. Non e' ammesso rimborso per l'imposta e per la sovrimposta pagata a mezzo di marche.
[3]La compiuta prescrizione del diritto della finanza non autorizza peraltro l'uso o la produzione, dei foglietti bollati irregolari agli effetti del presente decreto senza il pagamento dell'imposta, della sovrimposta, delle sopratasse e del minimo delle pene pecuniarie dallo stesso stabilite.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva