Art. 32
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Sino a che non saranno posti in distribuzione gli appositi foglietti bollati, previsti dall'art. 2, saranno usati i vigenti foglietti bollati per i contratti di borsa di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, modificato dal R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato H, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, numero 1027;
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