Art. 33
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[1]E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti alla applicazione dell'imposta e della sovrimposta di cui al presente decreto.
[2]Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
[4]Imperatore d'Etiopia
[5]Il Ministro per le finanza
[6]DI REVEL
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva