Art. 4
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Non sono soggetti all'imposta di cui al precedente art. 1, i trasferimenti provvisori di titoli per riporto finanziario e le operazioni di riporto costituenti semplice proroga senza liquidazione di differenza di prezzo.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva