Art. 5
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Nelle vendite a premio di titoli azionari quotati la borsa, qualora il compratore non ritiri i titoli, l'imposta di cui all'art. 1 e' dovuta sull'importo del premio pattuito ed e' a carico di chi incassa il premio.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva