Art. 6

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[1]Per le vendite allo scoperto di titoli azionari quotati in borsa, l'imposta di cui all'art. 1, e' dovuta sulla differenza fra il prezzo di vendita e quello successivo di acquisto, solo quando tale differenza risulti attiva per il venditore allo scoperto, a condizione che siano osservate le seguenti formalita':

  • a)che tanto l'operazione di vendita allo scoperto quanto quella di acquisto dei titoli a copertura siano fatte a mezzo dello stesso agente di cambio od anche di una stessa azienda di credito, sempre che si tratti di azienda iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n, 1607 o di altre aziende di credito o di commissionari di borsa, le une e gli altri espressamente designati con decreto del Ministro per le finanze;
  • b)che sul foglietto bollato di vendita allo scoperto sia espressamente dichiarato dall'intermediario che trattasi di vendita allo scoperto;
  • c)che sul foglietto bollato d'acquisto dei titoli siano riportati gli estremi del foglietto bollato di vendita allo scoperto con dichiarazione che l'acquisto e' fatto a copertura di tale vendita,

[2]Ove non siano osservate le formalita' sopra indicate, l'imposta e' dovuta all'atto della vendita allo scoperto ed il valore di riferimento e' in ogni caso costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII.

[3]Sono parificate alle vendite allo scoperto le vendite di titoli acquistati a premio, effettuate prima che abbia avuto luogo la « risposta premi».

Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art6 · fonte su Normattiva