Art. 7
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Le societa' che al 19 luglio 1941-XIX, data dl pubblicazione del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, si trovavano ammesse alla quotazione ufficiale delle loro azioni in borsa, non possono ottenere la cessazione della quotazione stessa se non in base ad autorizzazione del Ministro per le finanze.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva